COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA
E’ condividendo queste semplici ma apprezzabili regole descritte nel cartello murale del CPT di Milano e perseguendo le finalità della vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili [DLGS 81/08] che lo Studio Mario Caldiroli svolge, dall’anno 1997 [dando seguito al DLGS 494/96 che ha, inizialmente, disciplinato la sicurezza del settore edile], l’attività di gestione della sicurezza nell’ambito dell’intero processo edilizio, vale a dire sia nella fase di progettazione dell’opera, così come nella sua fase di esecuzione.
E’ condividendo queste semplici ma apprezzabili regole descritte nel cartello murale del CPT di Milano e perseguendo le finalità della vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili [DLGS 81/08] che lo Studio Mario Caldiroli svolge, dall’anno 1997 [dando seguito al DLGS 494/96 che ha, inizialmente, disciplinato la sicurezza del settore edile], l’attività di gestione della sicurezza nell’ambito dell’intero processo edilizio, vale a dire sia nella fase di progettazione dell’opera, così come nella sua fase di esecuzione.
Infatti, mediante l’attuazione di adeguate azioni di coordinamento, nelle citate fasi di sviluppo del percorso edilizio, effettuate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa di riferimento [DLGS 81/08], lo Studio Mario Caldiroli si propone quale parte attiva nel migliorare la sicurezza dei lavoratori, incoraggiando i soggetti interessati [committenti, imprese, lavoratori, ecc.] alla concretizzazione delle più opportune condizioni di sicurezza nel cantiere, fornendo le indicazioni tecniche, normative, procedurali e comportamentali finalizzate alla eliminazione e/o riduzione delle situazioni di rischio per gli addetti ai lavori.
COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE [CSP]
COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE [CSE]
In particolare, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 - Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, lo Studio Mario Caldiroli, in merito agli adempimenti attinenti ai cantieri temporanei e mobili [sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, ergonomia del lavoro, igiene del lavoro] esegue le seguenti prestazioni professionali:
- Coordinamento nella fase di progettazione dell’opera;
- Coordinamento nella fase di esecuzione dei lavori;
- Espletamento del ruolo di responsabile dei lavori;
- Compilazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Compilazione del fascicolo tecnico dell'opera;
- Compilazione del programma lavori;
- Predisposizione del layout di cantiere;
- Stima dei costi della sicurezza.
Le prestazioni sopra descritte sono espletate, nella maggior parte dei casi, dall’Architetto Titolare dello studio, in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti dal citato decreto legislativo per lo svolgimento dell’attività di coordinatore alla sicurezza; occasionalmente viene designato, in accordo con la committenza, un collaboratore dello studio [anch’egli in possesso dei requisiti professionali richiesti], ma comunque subordinato alla direzione e controllo del Titolare.
COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE [CSP]
COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE [CSE]
In particolare, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 - Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, lo Studio Mario Caldiroli, in merito agli adempimenti attinenti ai cantieri temporanei e mobili [sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, ergonomia del lavoro, igiene del lavoro] esegue le seguenti prestazioni professionali:
- Coordinamento nella fase di progettazione dell’opera;
- Coordinamento nella fase di esecuzione dei lavori;
- Espletamento del ruolo di responsabile dei lavori;
- Compilazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Compilazione del fascicolo tecnico dell'opera;
- Compilazione del programma lavori;
- Predisposizione del layout di cantiere;
- Stima dei costi della sicurezza.
Le prestazioni sopra descritte sono espletate, nella maggior parte dei casi, dall’Architetto Titolare dello studio, in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti dal citato decreto legislativo per lo svolgimento dell’attività di coordinatore alla sicurezza; occasionalmente viene designato, in accordo con la committenza, un collaboratore dello studio [anch’egli in possesso dei requisiti professionali richiesti], ma comunque subordinato alla direzione e controllo del Titolare.